di Gian Pietro De Biaggio
Nell’ambito dei lavori pubblici, la verifica e validazione dei progetti rappresentano strumenti cardine preposti alla complessiva qualità del processo.
Operiamo riflessione circa alcune criticità indotte dalle declinazioni del tema nell’ordinamento specifico – segnatamente il DLgs n. 50/2016 (di seguito Codice) e gli strumenti di relativa attuazione – con riguardo, in particolare, ai lavori nei quali il RUP coincide con il progettista (vedi punto 9 Linee guida ANAC n. 03/2016 – rev. 1).
L’inquadramento delle fattispecie riporta all’art. n. 26 del Codice.
Sono dunque soggetti a Verifica tutti i livelli di progettazione stabiliti dalla stazione appaltante, tranne, evidentemente, il livello iniziale, stante l’impossibilità di raffronti di quest’ultimo con precedente livello a monte (vedi art. 26, comma 3, del Codice).
È invece soggetto a Validazione – da parte del RUP – il solo livello posto a base di gara.
Subito emerge una prima considerazione: è certamente preclusa al RUP la possibilità di essere incaricato progettista del livello posto a base di gara. Il punto 9.1 delle ANAC 03/2016 prevede, infatti, l’espressa incompatibilità tra il soggetto progettista ed il soggetto validatore.
Nel caso invece di incarico al RUP quale progettista dei livelli precedenti, la verifica degli stessi non potrà essere eseguita dal RUP, stante parimenti l’incompatibilità ex comma 7 dell’art. 27 del Codice. Necessita in tal caso il ricorso sostanzialmente obbligatorio al mercato esterno alla stazione appaltante. L’unica possibilità alternativa di verifica interna risulta, infatti, subordinata alla previa dotazione di un “sistema interno di controllo qualità” (quanti Enti ne dispongono allo stato?).
Da quanto sopra si deduce l’estrema limitazione di fatto delle possibilità del RUP di svolgere attività di progettazione di lavori pubblici: limitazione iniziale in termini di categorie ex punto 9.1 delle ANAC 03/2016; limitazione a seguire, derivante dalle predette incompatibilità del RUP medesimo con le attività di verifica e validazione.
Così, anche nel caso di progetti “semplici”, quasi sempre riconducibili ad un solo unico livello da porre a base di gara – come, ad esempio, una banale manutenzione (vedi bozza decreto MIT concernente i criteri di semplificazione dei progetti di manutenzione, attualmente all’esame del Consiglio superiore dei Lavori pubblici) – risulta preclusa per il RUP-validatore la possibilità di risultare progettista, con conseguente inevitabile affidamento all’esterno dell’incarico di progettazione (ed aggravio di spesa per l’Amministrazione).
È casuale o voluto questo effetto? Lasciamo risposta alla riflessione di ciascuno.
Al riguardo si potrebbe al riguardo sostenere come vi sia, invero, possibilità di incarico ad altro tecnico (diverso dal RUP) interno alla stazione appaltante, così risolvendo la questione. Osserviamo, tuttavia, come la nuova configurazione dell’incentivazione ex art. n. 113 del Codice metta all’angolo anche tale ultima opzione.
FINE